top of page

L’ASSOCIAZIONE

L’Attimo (vivere nel Qui e Ora)

è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro, nata a Milano nel 1991

con il fine di ricercare, trasmettere, promuovere lo yoga, le pratiche ed arti affini,

nella ricerca dell'equilibrio psicofisico e spirituale, di unità e pace,  secondo uno stile di vita in armonia con la natura.

Nel 2005 la sede viene spostata presso Omgarden, luogo dove poter proporre percorsi individuali e di gruppo .

Il Presidente è Marilina Razzi, che ne è fondatrice ed ispiratrice.

STATUTO

 

Art. 1

1) E' costituita un'Associazione denominata : L'attimo

 

 2) L'Associazione, senza fine lucrativo, ha lo scopo di effettuare la ricerca, lo studio, la pratica, la trasmissione, dello yoga e di conoscenze, pratiche finalizzati all'equilibrio e lo sviluppo armonico della persona, all'evoluzione, alla consapevolezza dell'essere umano, e stili di vita in armonia con la natura.

 

3) Tale Associazione rispetta le convinzioni religiose e filosofiche di ognuno, favorisce gli incontri ideologici, culturali ed interculturali, nega qualsiasi iniziativa a scopo settario ed è concepita in modo fraterno e non competitivo.

 

Art. 2

L'Associazione si prefigge, con i mezzi consentiti e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico, di:

1) Promuovere e sostenere la ricerca di una dimensione di armonia psicosomatica e spirituale, privilegiando le tecniche di ricerca interiore, di comunicazione ed espressione artistica, di attività che promuovano una vita eco compatibile, attraverso l'organizzazione e l'attuazione, la creazione di: incontri, rappresentazioni, laboratori, soggiorni, attività e corsi, comunità e simili.

2) Mantenere e promuovere contatti con le persone a ciò interessate.

3) Raccogliere e conservare documentazioni sull'attività svolta e da svolgere

4) Prendere e mantenere contatti con associazioni culturali italiane e straniere.

5) Favorire ed intraprendere le attività necessarie e complementari al raggiungimento degli scopi prefissi, anche in collaborazione con altre associazioni affini, o costituire all'interno della stessa gruppi e/o compagnie che svolgano precisi ruoli, in relazione a determinate iniziative.

 

Art. 3

La sede dell'Associazione è fissata a Milano via Calamatta 12 e potrà essere trasferita in altra località per semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Attualmente Sede trasferita nel 2003 da Milano, a Ceglie Messapica Br. Contrada Ulmo - Marangi.

Rappresentante: Razzi Marilina Tel: 347-9761106

Recapito postale: Razzi Marilina C. P M.9 C.da Marangi 72013 Ceglie Messapica - Br

 

 

Art. 4

Possono essere soci dell'associazione: persone, enti, istituzioni, che svolgono un'attività prevista o collegata agli scopi dell'associazione stessa o siano a tali scopi interessati e che prestino apposita domanda al consiglio direttivo.

Gli associati si dividono in :

Soci Fondatori

Soci ordinari

Soci sostenitori

Soci onorari
Sono soci  fondatori le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che:

a) Hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, e coloro che trascorsi tre anni dalla loro iscrizione all'associazione, concorrendo direttamente alla realizzazione dell'obiettivo sociale con la loro attività personale, vengono ammessi a tale categoria dall'assemblea dei soci.

Sono soci ordinari: le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse dietro loro richiesta, con delibera del consiglio direttivo ed accettino di rispettare le norme statutarie e quelle ad esse connesse.

I soci ordinari e fondatori sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale, fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ad assicurare il loro appoggio morale  e materiale all'associazione ed hanno diritto di voto in assemblea.

I soci fondatori sono anche onorari di diritto.

I soci fondatori sono di diritto anche ordinari

I fondatori e gli ordinari sono soci attivi.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le istituzioni ecc… simpatizzanti o partecipanti alle attività organizzate dall'associazione anche attraverso contributi finanziari o donazioni a titolo di sostegno economico, possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto..

Sono soci onorari, un ristretto numero di persone, che per la loro personale qualificata attività ed il loro prestigio diano un aiuto concreto al raggiungimento degli scopi sociali.

La qualifica di onorario è deliberata dall'assemblea in seduta ordinaria con il voto della maggioranza dei presenti su proposta di uno dei soci:

Ai soci onorari è consentito di intervenire in assemblee senza esercitare il diritto di voto.

L'ammissione all'associazione dei soci sostenitori ed onorari è comunque subordinata al giudizio insindacabile del consiglio direttivo.

 

Art. 5

La qualifica viene persa:

a) volontariamente per effetto delle dimissioni;

b) per decadenza alla fine del primo anno di morosità senza bisogno di apposita dichiarazione, o per mancanza dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;

c) per deliberazione del Consiglio Direttivo in caso di gravi motivi, indisciplina e indignità da chiunque accertate, il comportamento contrario allo spirito del presente statuto, o comunque contrastante con i fini dell'associazione, o ad essa ostile.

I casi di esclusione devono essere posti all' o.d.g. dell'assemblea dal consiglio direttivo deliberati a maggioranza dei presenti e comunicati per iscritto all'interessato.

Per ogni altro caso di esclusione, valgono le norme del C.C. in materia di associazioni.

 

 

Art. 6

I Soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera sociale, la cui quota viene stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale.

b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi.

 

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea Generale dei Soci;

Il Consiglio Direttivo composto da 5 Soci fondatori.

 

Tutte le cariche sociali sono riservate ai soci fondatori e sono gratuite ed elettive, eccetto nel caso delle funzioni di istruttore o altre particolari che potranno essere retribuite. In quest'ultimo caso il compenso verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nasce con la costituzione dell'Associazione e resta in carica un anno.

Art. 8

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro solo mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di due Soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente in via ordinaria o straordinaria mediante lettera spedita ai Soci almeno un mese prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e l'ordine del giorno.

 

Art. 9

L'Assemblea ordinaria delibera:

a) l'elezione del Consiglio Direttivo;

b) esamina il rapporto del Consiglio Direttivo sulla gestione e sulla situazione finanziaria e morale dell'Associazione;

c) discute ed approva il programma dell'esercizio successivo;

d) autorizza gli acquisti, vendite ed altri contratti sui beni mobili ed immobili, necessari alla realizzazione dello scopo dell'Associazione e delibera su tutte le altre questioni che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della modifica dello statuto, oppure, presentate su domanda motivata da un gruppo di Soci, il cui numero non sia inferiore ad un decimo dell'Associazione.

Per deliberare validamente, l'Assemblea ordinaria, deve essere composta, in prima convocazione, almeno da un quarto dei Soci ordinari. Se questa condizione non si verifica, l'Assemblea delibera validamente in seconda convocazione (che può avvenire anche un'ora dopo la prima e con lo stesso avviso)  qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, ma solamente su quesiti posti all'ordine del giorno e trascritti sulla convocazione stessa.

 

Art. 10

L'Assemblea straordinaria decide:

a) sulle modificazioni del presente Statuto Sociale, su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei Soci ordinari;

b) sulla fusione dell'Associazione con altri enti o Associazioni similari o viceversa.

c) sullo scioglimento dell'Associazione con nomina dei Commissari liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale.

Per decidere validamente l'Assemblea straordinaria deve essere composta in prima convocazione, da almeno la metà dei Soci ordinari; in seconda convocazione, che deve essere effettuata non prima di quindici giorni, delibera validamente, se è presente almeno un quarto dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto dal Segretario un verbale, che sarà poi visibile a tutti i Soci ordinari.

 

Art. 11

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per le cariche sociali e negli ultimi casi la maggioranza dei Soci presenti decide la procedura della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 12

Il Consiglio direttivo sarà composto da:

a) Un Presidente;

b) Un Vice Presidente

c) Un segretario / tesoriere

d) due consiglieri

 

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spetta:

a) la gestione dell'Associazione, salvo i poteri dell'Assemblea;

b) la stipulazione dei contratti relativi ai beni mobili ed immobili;

c) la stesura di un regolamento interno qualora venga ritenuto opportuno, per l'attuazione degli scopi sociali sa sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) fissare annualmente le quote dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori e redigere il bilancio annuale.

I bilanci e le relazioni illustrative devono essere depositate in segreteria e rimanere a disposizione di tutti i Soci ordinari ed sostenitori fino a dieci giorni dopo l'Assemblea e ratificare la nomina dei nuovi Soci effettivi.

 

Art. 14

Al Presidente spetta:

a) La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;

b) qualsiasi decisione dell'Assemblea qualora il parere dei Soci presentati e rappresentati sia di parità;

c) presiedere l'Assemblea dei Soci

d) in caso di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Al Tesoriere spetta il potere, unitamente al presidente, di compiere prelevamenti o versamenti nella cassa dell'Associazione, di girare qualsiasi titolo di credito o simili, nonché, tutte le operazioni di pagamento e riscossione, senza limiti nei confronti di tutti, anche di qualsiasi ente o amministrazione pubblica.

Inoltre, egli, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà essere coadiuvato per l'espletamento del suo compito da un istituto bancario che sarà designato dal Consiglio Direttivo stesso.

Le disponibilità liquide dell'Associazione dovranno esser investite come meglio viene ritenuto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 15

Nel caso di dimissioni di uno o più Soci incaricati, il Consiglio Direttivo provvederà per cooptazione a sostituirli fino alla successiva Assemblea.

 

Art. 16

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) le quote sociali nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo

b) erogazioni straordinarie volontarie dei Soci;

c) eventuali contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni ottenuti da pubbliche amministrazioni, enti o persone fisiche nazionali o straniere destinati al perseguimento degli scopi sociali, in generale o di quello specifico imposto dal donante e conforme ai fini sociali.

d) beni patrimoniali che vengono acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo

e) dal fondo di riserva.

 

Art. 17

Le somme versate per la tessera annuale e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

 

Art. 18

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

il 20 % al fondo riserva;

il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, sociali o per nuovi impianti o ammortamenti dell'attrezzatura.

 

 

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

 

Art. 20

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

om-1.png
bottom of page